Mercoledì, 30 Ottobre 2024

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Via Mazzini, 2/2
40138 Bologna
Partita IVA 01771121207
Agente in attività finanziaria O.A.M. n. A6587
GLOSSARIO

Leasing

Contratto di locazione finanziaria in base al quale la società di leasing (Concedente), dietro versamento di canoni periodici mette a disposizione dell'Utilizzatore beni mobili e immobili, strumentali alla sua attività di impresa, acquistati o fatti costruire appositamente dal concedente stesso in base alle indicazioni fornite dall'Utilizzatore. Al termine della locazione finanziaria, l'Utilizzatore ha la possibilità di acquistare i beni esercitando l'opzione di riscatto. Nel caso di leasing nautico l'utilizzatore può essere anche un privato.
Utilizzatore

Soggetto che sceglie e utilizza il bene concessogli in locazione finanziaria, con la possibilità di acquistarlo al termine del contratto.
Concedente

La società di leasing che acquista il bene scelto dall'Utilizzatore e glielo concede in godimento, conservandone la proprietà fino al momento del suo eventuale riscatto.
Fornitore

Chi vende il bene, scelto dall'Utilizzatore, alla società di leasing.
Canone

Somma prestabilita pagata in quote periodiche dall'Utilizzatore al Concedente e determinata con estrema flessibilità in funzione di parametri di natura finanziaria. Il canone di leasing può essere fisso per tutta la durata del contratto o "indicizzato", cioè variabile in funzione di parametri di nautra finanziaria.
Riscatto

Facoltà in capo all'Utilizzatore di acquistare il bene al termine del contratto.
Istruttoria

Fase durante la quale la società di leasing valuta l'affidabilità economica del richiedente e la fungibilità del bene al fine di sottoscrivere o meno il contratto. Per la fase "istruttoria" sono generalmente necessari il certificato di vigenza, il codice fiscale/partita IVA ed, eventualmente, bilanci o dichiarazioni dei redditi relativi agli ultimi esercizi.
Perfezionamento

L'iter di perfezionamento si concretizza in tre precisi momenti:
  • la firma del contratto ed il versamento dell'anticipo;
  • l'emissione dell'ordine di acquisto da parte della società di leasing;
  • la consegna del bene.

Durata minima

La Legge Finanziaria 2012 ha apportato modifiche significative per il calcolo delle durate minime dei contratti leasing : in particolare, per i beni mobili, la durata minima del contratto non è più vincolata alla durata fiscalmente deducibile.

Beni immobili: non può essere generalmente inferiore agli 8 anni.

Nel caso di leasing nautico a privati la durata minima è stabilita in 48 mesi .

Il computo della durata minima va effettuato partendo dalla data di consegna del bene (e non dalla data di stipula del contratto).
Anticipo

La forma e l'entità dell'anticipo da versare sono definite dall'Utilizzatore secondo 2 possibilità:

  • Maxicanone in percentuale sul valore del bene;
  • anticipo in numeri di canoni.

Lease back

Particolare formula di locazione finanziaria in base alla quale l'Utilizzatore vende alla società di leasing il bene per poi richiederlo alla stessa in locazione finanziaria. Utilizzatore e Fornitore, quindi coincidono.

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